Lo Statuto della Società Italiana di Musicoterapia Psicoanalitica
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Società Italiana di Musicoterapia Psicoanalitica”.
L’ Associazione ha durata indeterminata, con sede legale e amministrativa a Sesto Fiorentino in via Mameli 16. Il suo ambito di attuazione è il territorio nazionale. La sede dell’Associazione può essere trasferita mediante decisione del Consiglio Direttivo e ratificata dalla maggioranza dell’Assemblea generale. A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi locali operative. Le condizioni necessarie per la creazione di tali sedi verranno specificate nel Regolamento interno di funzionamento dell’Associazione. La sede legale potrà essere trasferita con semplice determinazione del Consiglio Direttivo. L’Associazione opera in Italia potrà operare anche in ambito internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro. La sua finalità è quella di promuovere la formazione del musicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico come formazione di base e come formazione permanente. Il suo riferimento dottrinale è nelle opere di Sigmund Freud, Wilfred Bion e Jacques Lacan. La formazione del musicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico avviene attraverso un corso in musicoterapia psicoanalitica, un’analisi personale e una formazione continua che, senza rispondere a criteri curriculari di tipo universitario, impegna il musicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico in una attività di ricerca teorica continua nella forma della partecipazione a seminari, conferenze, corsi, e nella partecipazione alle attività di gruppi di lavoro. La finalità dell’Associazione è quella di diffondere e sviluppare l’indirizzo psicoanalitico nella musicoterapia italiana e internazionale.
Art. 3- Attività
L’Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività: formazione, aggiornamento, ricerca e divulgazione della musicoterapia psicoanalitica attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, seminari, conferenze, pubblicazioni, siti web e creazione di gruppi di lavoro. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione può effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
È, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 – I soci
Sono soci dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza, condividendo gli scopi dell’Associazione e collaborando alle attività associative. Per diventare socio è necessario possedere requisiti morali e scientifici compatibili con l’oggetto e lo scopo dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione alla Società Italiana di Musicoterapia Psicoanalitica diventa effettiva con il versamento della quota associativa annuale che il socio si impegna a versare all’atto dell’ammissione nella misura fissata dall’Assemblea Ordinaria in sede di bilancio. Sono previste quattro categorie di soci. Membro Musicoterapeuta (MM), Membro (M), Associato (A) e Socio Onorario (SO). Per diventare Membro Musicoterapeuta dell’Associazione è necessario: avere un percorso di studi e di ricerca nel campo della Musicoterapia Psicoanalitica (il percorso formativo, oltre alla suo specifico indirizzo psicoanalitico, deve essere in linea con i parametri espressi al punto 6.2 della Norma Uni 11592 relativa alle figure professionali operanti nelle Arti Terapie), avere svolto un’analisi personale, ovvero un percorso di musicoterapia psicoanalitica o una psicoterapia psicoanalitica; avere svolto e avere in corso un’esperienza regolare di supervisione di Musicoterapia Psicoanalitica della propria pratica clinica. Può diventare Membro uno psicoanalista o uno psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico che, pur non essendo un musicoterapeuta, abbia contribuito in modo significativo allo studio e alla diffusione del pensiero della psicoanalisi applicato alla musica e alla musicoterapia.
Può diventare Associato un professionista della Musicoterapia formato con un corso in linea con i parametri espressi al punto 6.2 della Norma Uni 11592 relativa alle figure professionali operanti nelle Arti Terapie che, in mancanza di una formazione specifica ottenuta mediante un corso in Musicoterapia Psicoanalitica, sia interessato alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, ne condivida lo spirito e gli ideali, i presupposti e gli orientamenti scientifici, ne accetti lo Statuto e le disposizioni impartite dagli organi sociali. L’Associato può diventare Membro Musicoterapeuta rivolgendo domanda al Consiglio Direttivo che, valutata la formazione permanente del candidato, la sua analisi e la sua supervisione, si esprime a maggioranza. L’Assemblea ha la facoltà di nominare Socio Onorario personalità della Cultura e del Mondo accademico che si sono distinte per il loro contributo alla musicoterapia psicoanalitica, alla psicoanalisi applicata alla musica e alla psicoanalisi.
4.a Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione conferisce a tutti i soci di ogni categoria il diritto a partecipare alla vita associativa e alle attività promosse. L’adesione all’Associazione comporta, per tutti i soci, il diritto di voto nell’assemblea dei soci. Ai Membri Musicoterapeuti (MM) e ai Membri (M) è riconosciuto, inoltre, il diritto a ricoprire le cariche sociali all’interno del Consiglio Direttivo.
È dovere dei soci dell’Associazione collaborare attivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione; contribuire al sostegno dell’Associazione, in particolare con il regolare pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo e degli altri apporti economici approvati dall’Assemblea; adempiere ai compiti stabiliti dall’Assemblea; rispettare la discrezione del rapporto terapeutico; mantenere in ogni occasione i modi propri di un‘affectio societatis positiva; rispettare le norme statutarie.
4.b Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per: dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; radiazione per motivo grave, decisa dal Consiglio Direttivo, dopo udienza dell’interessato; mancato pagamento, per un anno, della quota in corso; morte.
Art. 5 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
Art. 6 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l‘organo sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
All’Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all’anno dal Presidente, entro il 30 aprile, spetta:
- l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l’elezione del Presidente dell’Associazione;
- I’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- l’approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
- l’approvazione del regolamento interno;
- la deliberazione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in merito:
- all’approvazione delle modifiche statutarie;
- allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio.
Per |’approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso a|l’albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E’ ammessa una sola delega per associato.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
È previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice civile. È espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. II verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni
Il Consiglio Direttivo è l‘organo a cui compete la conduzione dell’Associazione. È composto da 3 a 7 membri, il cui numero è da stabilire ad ogni Assemblea elettiva.
Sono previste le seguenti cariche:
α) il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
β) il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
γ) il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all‘inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell’Associazione;
δ) il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell‘Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall‘Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. In caso di decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti
Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si raduna almeno quattro volte all’anno mediante comunicazione scritta – anche mediante e mail – da effettuarsi almeno cinque giorni prima della riunione. E’ validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
I suoi compiti sono:
- eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Vice Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- approvare la relazione annuale al bilancio predisposta, da sottoporre alla propria Assemblea;
- predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- compilare l’eventuale Regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
- presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Al Presidente spetta:
α) la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio
β) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
γ) la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 10 – Autonomia
L‘Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.
Art. 11 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Il Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio de||’Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.
Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
- contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
E’ vietata, durante la vita dell‘Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 14 – Scioglimento
L‘Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento de||’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
Art. 15 – Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.